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GLOSSARIO |
Leadership
Il processo di leadership consiste nell'interazione di coloro che in una struttura occupano la posizione più elevata, altrimenti detti leaders, col resto del gruppo.
Una delle caratteristiche fondamentali dei membri di un gruppo di stato elevato è quella di proporre idee e attività nel gruppo utilizzando in questo modo dei mezzi per influenzare i membri del gruppo a modificare il loro comportamento.
Dal momento, però, che l'influenza sociale è, comunque, sempre un processo reciproco, quello che caratterizza i leader è che possono influenzare gli altri nel gruppo più di quanto siano influenzati loro stessi.
Per questo motivo nelle più recenti teorie sulla leadership ci propone di ritenere la leadership una relazione, anche perché come afferma Drucker il leader è colui che ha dei seguaci, senza seguaci non ci possono essere leader.
Lease beck
Sul piano civilistico il lease/back, conosciuto anche come leasing di ritorno, é un contratto atipico in base al quale il proprietario di un bene sia esso mobile od immobile vende il medesimo ad un altro soggetto che opera in leasing il quale a sua volta lo concede in locazione finanziaria allo stesso venditore.
Va detto che la liceità di tale schema contrattuale é stata lungamente osteggiata dagli Uffici Finanziari i quali, sulla scia di un parere espresso dal Secit, hanno sempre ritenuto che il contratto in questione non potesse essere inquadrato nello schema della locazione finanziaria ma dovesse piuttosto essere considerato come un’operazione sostanzialmente equivalente all’accensione di un mutuo garantito dal temporaneo trasferimento della proprietà di un bene e pertanto, secondo tale impostazione, il ricorso al lease/back avrebbe costituito essenzialmente un’alternativa al mutuo volta esclusivamente a conseguire vantaggi fiscali.
Sulla base di tali presupposti gli Uffici Finanziari hanno sostenuto la tesi della nullità del contratto in quanto caratterizzato da causa illecita perché diretto a mascherare un puro e semplice mutuo garantito dal bene ceduto in proprietà al mutuante con elusione del divieto del patto commissorio di cui all’art. 2744 C.C..
Sotto l’aspetto economico-finanziario diversi sono in linea teorica i vantaggi che possono derivare all’impresa cedente in quanto il lease/back permette a questa di aumentare le proprie disponibilità liquide attraverso smobilizzi patrimoniali senza perciò dover ridurre la propria capacità produttiva relativa all’utilizzo di determinati beni.
È noto, infatti, che lo sfasamento tra momento economico e momento finanziario della gestione può, in particolare in casi di patologia della gestione finanziaria, portare alla necessità di smobilizzare investimenti precedentemente effettuati.
Con il lease/back é possibile sfruttare il valore di scambio degli strumenti d’impresa avvalendosi della liquidità generabile dalla loro cessione per finanziare riconversioni o acquisizioni di nuovi impianti e continuando ad utilizzare, nel frattempo, in leasing, i beni strumentali alienati.
È fuor di dubbio che in quest’ottica l’operazione assume piena dignità e meritevolezza degli interessi economici che tende a realizzare.
Tutto ciò, ovviamente, vale fino a quando non dovessero rilevarsi deviazioni dallo schema contrattuale come sopra delineato tali da privare in concreto l’operazione di quelle connotazioni specifiche idonee ad attribuire la qualificazione di vendita a scopo di leasing piuttosto che di mutuo con garanzia.
Tra gli elementi di deviazione che già hanno trovato rilievo in giurisprudenza va in particolare segnalata la sostanziale sproporzione tra il valore del bene venduto ed il prezzo pagato dalla società di leasing.
È, quindi, opportuno che sia rispettata l’equilibrio delle prestazioni sia con riferimento al valore normale del bene ceduto che ai tassi di riferimento del settore leasing per la locazione di ritorno.
LETTERA DI PATRONAGE
Documento redatto in forma di lettera che si sostanzia in figure anomale di garanzia personale ed è invitato, dal patronnant, ad una banca per indurla ad accordare, mantenere o prorogare un finanziamento o altre condizioni di natura finanziaria in favore di un terzo.
Generalmente il patronnant è una società titolare di una partecipazione azionaria ampia (normalmente si tratta di società capogruppo o controllate), al capitale del terzo (impresa sovvenuta) e la "lettera" enuncia sempre il rapporto intercorrente tra le due società.
La lettera di patronage o di gradimento costituisce una forma di garanzia impropria, in forza della quale la società “patronnant” assicura alla banca di essere titolare di un pacchetto azionario di altra società, di avere interesse al mantenimento delle linee di credito alla stessa concesse, e dichiara di non cedere le azioni di sua proprietà prima del rimborso dei crediti della società debitrice verso la banca in questione.
La funzione tipica delle dichiarazioni contenute in tali lettere di gradimento non consiste propriamente nel “garantire” l'adempimento altrui, nel senso in cui tale termine è assunto nella disciplina della fideiussione e delle altre garanzie personali specificamente previste dal legislatore.
Mentre in queste ultime, infatti, il garante assume l'obbligo di eseguire la prestazione dovuta dal debitore principale, la funzione propria della lettera di patronage va ravvisata nel tentativo di rafforzare nel creditore il convincimento che il patrocinato farà fronte ai propri impegni.
Per questo motivo la lettera di gradimento non costituisce una forma di garanzia tipica, ma piuttosto impropria.
Tale natura non consente, tuttavia la esclusione di ogni valore giuridico, alle dichiarazioni di patronage, poiché esse sono, spesso, collegate con operazioni di notevole rilievo economico.
Non è, quindi, ragionevole supporre che con il loro rilascio le parti abbiano inteso realizzare ad impegni considerevoli solo da un punto di vista sociale (Cassazione civile sez. I, sentenza n. 10235 del 27/09/1995).
La rilevanza giuridica delle lettere di patronage non è tuttavia sempre la stessa, ma varia secondo il loro contenuto, perciò è possibile distinguere lettere di patronage “forti” e “deboli”.
Quando le dichiarazioni hanno un contenuto meramente informativo, circa l'esistenza della posizione di influenza e circa le condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie del patrocinato, non si ritiene abbiano natura negoziale vincolante.
Non comporta, infatti, assunzione di obbligazione fideiussoria, la lettera di patronage nella quale una società riconosce che un’altra è una sua sussidiaria controllata, in grado di mantenere puntualmente gli impegni finanziari assunti, peraltro, previo il proprio controllo, e dichiara di essere solita a adottare i provvedimenti necessari a tal fine (Corte Appello Roma, 4 ottobre 1979). Non può essere interpretata come avente natura negoziale vincolante la dichiarazione con la quale l’autore della lettera di patronage si limita ad affermare l’esistenza di un proprio interesse al mantenimento in essere di linee di credito già concesse dalla banca al patrocinato (Trib. Milano 30 maggio 1983).
In questi casi si tratta di dichiarazioni contenute in lettere di patronage “deboli”, dove una eventuale responsabilità del patronnant può essere affermata solo alla stregua dei principi sanciti dagli artt. 1337 e 1338 c.c. in tema di responsabilità pre contrattuale. Il patrocinante viene, infatti, ad inserirsi nello svolgimento di trattative avviate tra altri soggetti, proprio al fine di agevolarne la positiva conclusione e di rafforzare il convincimento del creditore, creando così ragionevoli attese sul buon esito dell'operazione.
La Suprema Corte ha ritenuto che tale situazione sia sufficiente a giustificare l'applicazione di quelle regole di diligenza, di correttezza e di buona fede dettate proprio al fine di evitare che gli interessi di quanti partecipano alle trattative possano essere pregiudicati da comportamenti altrui scorretti, e quindi in violazione dell’art. 1337 c.c., che impone difatti alle parti l’osservanza della buona fede nelle trattative e nello svolgimento del contratto (Cassazione civile sezione I, sentenza n. 10235 del 27/09/1995). Diversa è la rilevanza giuridica attribuibile alle lettere di patronage “forti”, tuttavia, in ordine alle quali può ritenersi configurabile una ipotesi di responsabilità negoziale a carico del patronnant.
Nelle lettere di gradimento c.d. “forti” il patrocinante non si limita ad esternare la propria posizione di influenza, ma assume veri e propri impegni, quale ad esempio quello di salvaguardia della solvibilità della società controllata, o di futuro mantenimento della propria partecipazione nella medesima.
In questa ipotesi si genera una obbligazione negoziale avente per oggetto un fare, poiché il patronnant deve tenere una certa condotta.
In tal modo la controllata sia sempre nelle condizioni economiche di adempiere gli impegni assunti con la banca che abbia concesso un prestito alla società garantita, mediante la suddetta lettera di conforto.
Non si configura una promessa del fatto del terzo, bensì un’obbligazione assunta in proprio dal patronnant, costituente impegno giuridico vincolante di natura contrattuale e con finalità di garanzia (Cassazione. civile sez. I, sentenza n. 10235, 27/09/1995; Trib. Milano, 22/06/1995). In particolare la lettera di patronage “forte” è ricondotta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione nello schema negoziale delineato dall’art. 1333 c.c. Tale norma disciplina il contratto con obbligazioni a carico del solo proponente e così dispone al comma 1: “La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata”.
Benché l’articolo in questione sembri riferirsi unicamente a contratti, e dunque non a negozi unilaterali, tuttavia la giurisprudenza ha ritenuto di poter estendere lo schema negoziale dell’art. 1333 c.c. anche ad ogni promessa gratuita, con obbligazioni a carico del solo proponente come accade nella lettera di patronage, poiché nella particolare ipotesi contemplata dall’articolo in esame, il rapporto può costituirsi senza bisogno di accettazione e quindi anche per effetto di un atto unilaterale.
Lo schema delineato dall'art. 1333 c.c. si adatta perfettamente alle lettere di patronage, che abbiano carattere impegnativo. Non vi è, quindi, motivo di dubitare della loro efficacia vincolante, posto che tali dichiarazioni dirette a rafforzare la protezione dei diritti del creditore e, quindi, a realizzare interessi certamente “meritevoli di tutela” secondo l'ordinamento giuridico ai sensi dell’art. 1322 comma 2 c.c. (Cass. civ. sez. I, sent. n. 10235, 27/09/1995).
Ne consegue, quindi, che l’insussistenza della partecipazione azionaria - assicurata inveridicamente dal patronnant – nella società controllata, incidendo sull’impegno da questi assunto ai sensi dell’art. 1333 c.c. nei confronti del destinatario della lettera, integra inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c. (Cass. civ. sez. III, sent. n. 4888 del 03/04/2001).
Leverage
Indica il rapporto fra il totale dei debiti di un’impresa e il valore della stessa impresa ai prezzi di mercato.
Letteralmente "potenza di una leva", o forza.
In azienda indica la politica di indebitamento. ovvero il ricorso a prestiti finanziari che può risultare conveniente fino a quando il tasso pagato per il costo del denaro preso in prestito nelle varie forme rimane al di sotto del tasso medio della redditività della gestione aziendale.
Nel caso opposto conviene aumentare il capitale.
L’indice di indebitamento finanziario o di leverage è ottenuto dal rapporto tra il capitale proprio (capitale sociale più le riserve) ed il capitale di prestito (tutti i debiti a breve/medio/lungo termine).
Leveraged Buy-Out
Con questo termine si individua l’acquisizione di un'azienda (o delle sue attività), con fondi derivanti prevalentemente da capitale di debito, il cui rimborso è garantito dagli attivi patrimoniali dell'impresa acquisita ed è sostenuto da cash flow da essa generati.
Obiettivo di un LBO: fare leva sulla capacità di credito dell'impresa da acquisire per finanziare in parte l'acquisizione.
LGD (loss given default)
Rileva la parte dell’esposizione che andrà perduta in caso di insolvenza.
Misura, quindi, la probabile quota di finanziamento concesso al cliente insolvente che la banca riuscirà a recuperare effettivamente una volta terminate le procedure di contenzioso avviate nei confronti del cliente (v. anche Basilea 2).
Liquidità
Il termine individua l'insieme delle disponibilità in danaro ed i crediti immediatamente monetizzabili all’interno di una gestione aziendale.
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